CARTA D’IDENTITÀ
Dal 26 giugno 2008 la validità è di 10 anni.
L’art. 31 del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, che reca (Durata e rinnovo della carta d’identità) ha previsto che la carta d’identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni , a fronte della previgente disposizione, di cui all’art. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva, invece, una validità quinquennale.
Chiunque, a far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso l’Ufficio anagrafe di residenza per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità vedrà applicarsi il nuovo regime di durata decennale.
In particolare per quanto riguarda la carta d’identità in formato cartaceo:
1. nel caso di primo rilascio si apporrà automaticamente la scadenza decennale; 2. nel caso di carte d’identità che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune di residenza dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: “validità prorogata ai sensi dell’art. 31 del D.L. 25/06/2008 n. 112 fino al …………”
Per il rinnovo, il Comune informerà i titolari della carta d’identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Ogni informazione al riguardo potrà essere richiesta all’Ufficio Anagrafe. |