Comune di Fai della Paganella
Ordinanze nr. 02/ 2010 del 04-03-2010
Oggetto : Opere edilizie in difformità dalla D.I.A. n. 37/2008 in pp.edd. 121 -123 pp.mm. 1-4-5-6 in C.C. di Fai - Fai della Paganella - Via Tonidandel n. 16. L.P. 05.09.1991 n. 22 e ss.mm. PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI STATICHE DELLA MURATURA PERIMETRAL

N. 2  Reg. Ord.

 

 

 

I L    S I N D A C O

 

Premesso che in data 30.09.2008 è pervenuta presso l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Fai della Paganella una segnalazione evidenziante presunte irregolarità edilizie compiute nell'ambito delle particelle indicate in oggetto, site in C.C. di Fai, Via Tonidandel n. 16 - Fai della Paganella.

Accertato a seguito di sopralluogo, eseguito in data 30.09.2008 a cura di personale tecnico del Comune di Fai della Paganella, che i lavori di ristrutturazione del fabbricato si stanno svolgendo in difformità rispetto alle previsioni di progetto di cui alla Denuncia di Inizio Attività n. 37/2008 del 23.05.2008; in dettaglio le murature perimetrali del fabbricato, per le quali era previsto il mantenimento fino alla sommità (desumibile dallo stato di fatto rappresentato in elaborato ed ubicata ad una quota pari a circa ml. 8.16 circa rispetto al piano stradale esterno), sono state demolite nella quasi totalità. La parete perimetrale disposta lungo il lato Est, in fregio alla viabilità comunale (Via Tonidandel), è stata demolita fino alla quota di ml 5.50 circa rispetto al piano stradale.

Verificato che in base all'esame della documentazione di progetto, allegata alla Denuncia di Inizio Attività n. 37/2008 del 23.05.2008, l'intervento edilizio riguardava la sola ristrutturazione interna del fabbricato in parola.

Posto che al momento dell'accertamento le opere risultavano in corso, e che le stesse venivano condotte in base a quanto rilevato in sede di verifica, dall’Impresa “Veber Eugenio” con sede a Palù di Giovo (Trento), Via Carraia n. 13, con l’impiego di mezzi e manovalanze proprie.

Confermato che per quanto sopra, in ordine agli interventi descritti in corso di esecuzione, non risulta richiesta o rilasciata alcuna D.I.A., concessione edilizia o altro atto autorizzativo in variante, e che pertanto gli stessi sono da considerarsi abusivi a tutti gli effetti.

Considerato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 86 comma 2) della L.P. 22/91 e ss.mm., per considerare gli interventi come rientranti nel concetto di “variante in corso d’opera”.

Verificato che l'opera abusivamente realizzata, per caratteristiche e conformazione, si qualifica come "costruzione eseguita con variazioni essenziali", ai sensi dell'art. 121 comma 4 lettera c) della L.P. 22/91 e ss.mm.

Verificato che l'area individuata con la p.ed. 121 e 123 pp.mm. 1-4-5-6 in C.C. di Fai, si colloca in zona Centro storico - Sottozona R3 Ristrutturazione di cui all'art. 84 delle N. di A. del Piano Regolatore Generale vigente.

Dato atto, che in conseguenza di quanto fin qui esposto, con provvedimento del Sindaco
n. 3758/X-10 del 30 settembre 2008, adottato ai sensi dell’art. 118 e 119 della L.P. 22/91 e ss.mm., è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori e che tale provvedimento mantiene ad oggi piena efficacia.

Preso atto che in data 03.10.2008, prot. n. 3821/2008, è stata depositata presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Fai della Paganella, una relazione statica a firma del dott. Ing. Stefano Osti, attestante l’esistenza di una effettiva e concreta situazione di pericolo a pregiudizio della stabilità del fabbricato p.ed. 121 pp.mm. 2-3 in C.C. di Fai, compromessa in forma significativa a seguito della demolizione del fabbricato adiacente, individuato dalla p.ed. 121 p.m. 1-4.

Posto che la situazione di pericolo descritta, risulta confermata anche dagli esiti dalle verifiche compiute in cantiere a cura di personale tecnico del Comune di Fai della Paganella in data 09.10.2008, e che l’ipotizzato rischio di crollo del fabbricato p.ed. 121 pp.mm. 2-3 in
C.C. di Fai, può concretamente tradursi in una effettiva minaccia per l’incolumità di chi transita sulla adiacente pubblica via (denominata Via Tonidandel).

Atteso che con ulteriore verifica compiuta in data 04.03.2010, a cura di personale tecnico del Comune di Fai della Paganella, è stato possibile accertare che la situazione statica della muratura è ulteriormente peggiorata, tanto che il crollo ne appare imminente, creando una situazione di pregiudizio per sicurezza del transito sulla adiacente pubblica via.

Ritenuta pertanto indispensabile e indifferibile l’adozione di urgenti misure per la messa in sicurezza della parte di fabbricato p.ed. 121 pp.mm. 2 e 3 in C.C. di Fai ancora in essere e, conseguentemente, per garantire l’incolumità pubblica  per quanto riguarda il transito sull’adiacente strada comunale (Via Tonidandel).

Visti gli artt. 117, 118, 119, 121 e 122 della Legge Provinciale 5 settembre 1891, n. 22  e ss.mm.

Visto la L.P. 1/2008.

Visto l’art. 32 del Testo Unico delle leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. n. 3/L del 01.02.2005, dettante norme in fatto di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, sanità, igiene e polizia locale.

O R D I N A

Al sig. AGOSTINI CLAUDIO quale proprietario dell'immobile pp.edd. 121 - 123 pp.mm. 1-4-5-6 in C.C. di Fai, sito in Via Tonidandel n. 16, alla ditta “VEBER EUGENIO” con sede a Palù di Giovo (TN) quale materiale esecutrice dei lavori, al geom. DEPAOLI GIORGIO direttore dei lavori di provvedere all’avvio immediato di opportuni interventi di messa in sicurezza del tratto di muratura perimetrale ancora in essere del fabbricato p.ed. 121 pp.mm. 2 e 3 in C.C. di Fai, e della adiacente strada comunale denominata Via Tonidandel, secondo le indicazioni che il direttore dei lavori (o altro tecnico abilitato idoneamente titolato) riterrà più opportune, tenendo conto delle indicazioni contenute nella relazione statica protocollata in data 03.10.2008 prot. n. 3821/2008. le operazioni dovranno concludersi entro il termine massimo di giorni cinque dalla data di notifica della presente ordinanza.

AVVERTE

Che in caso di mancata ottemperanza a quanto ordinato,  fatte salve eventuali conseguenze a carattere penale, l’Amministrazione potrà procedere d’ufficio, a spese dei responsabili.

AVVERTE

Che in ordine alle opere per la messa in sicurezza poste in essere ai fini di quanto sopra, dovrà essere depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale, una specifica relazione tecnica, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal committente.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica.

Scarica il documento