| Comune di Fai della Paganella |
| Delibere di Giunta nr. 13/ 2010 del 23-02-2010 Oggetto : VERIFICA TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE. |
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il 6° comma dell’art. 6 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che "la Giunta comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, e in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio la regolare tenuta dello schedario elettorale". Visto il paragrafo 44 della circolare del Ministero dell’interno n. 2600/L. del 1° febbraio 1986, che dà disposizioni circa la regolare tenuta dello schedario generale. Dato atto che ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa. Visto lo Statuto comunale. Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L. Vista la delibera della Giunta Comunale n. 81 dd. 18.11.2008, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 4665/I-8 dd. 14.11.2006. Ad unanimità di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti. D E L I B E R A 1. Di procedere alla verifica dello schedario elettorale, che risulta tenuto regolarmente ed aggiornato con l’inserimento delle schede personali degli elettori iscritti e con l’eliminazione delle schede personali degli elettori cancellati con la revisione dinamica delle liste elettorali. 2. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 3. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79 comma 2 del TU.LL.RR.OC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 4. Di informare che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). |
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