Comune di Fai della Paganella
Delibere di Giunta nr. 08/ 2010 del 23-02-2010
Oggetto : CONCESSIONE IN USO PER SFALCIO DI ALCUNE PARTICELLE FONDIARIE IN C.C. FAI - ANNO 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

 

Accertato che alcune particelle fondiarie di proprietà comunale sono coltivate a prato e che quindi si rendono disponibili allo sfalcio da parte di chi ne abbia interesse.

Vista la nota dd. 14.01.2010 pervenuta lo stesso giorno al n. 161 di protocollo con la quale il titolare della “Azienda Agricola Endrizzi Mirko” con sede a Fai della Paganella (TN) in Via Molini n. 25 richiede la concessione in uso per lo sfalcio per l’annata agraria 2010 le seguenti particelle fondiarie:

·       p.f. 620/1 - 620/3 - 621/1 - 2149 - 2550/1 - 2551 - 2552 - 2553.

Preso atto che essendo le pp.ff. 2149 - 2550/1 - 2551 - 2552 - 2553 sopra citate gravate dal diritto di uso civico e che quindi si rende necessario provvedere alla sospensione del diritto di uso civico stesso, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.P. 14.06.2005 n. 6.

Ritenuto di concedere in uso i citati terreni solo per la stagione agraria 2010 rimandando al prossimo anno l’eventuale affitto pluriennale degli stessi.

Ritenuto altresì di quantificare in Euro 100,00.= il corrispettivo posto in capo alla  Azienda Agricola Endrizzi Mirko” relativamente alla stagione agraria 2010.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 05.05.1982 n. 203 le parti concordano di adivenire alla concessione in parola in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, acconsentendo al Comune di Fai della Paganella il diritto di disporre per ogni trasformazione patrimoniale dei fondi che ritenesse utile per scopi di pubblico interesse, con possibilità di recesso dalla concessione senza responsabilità alcuna, salvo comunicazione scritta.

Dato atto che il corrispettivo di cui sopra verrà destinato alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla gestione del patrimonio d’uso civico secondo quanto previsto dall’art. 10 della L.P. 6/2005.

Dato atto che l’attività di concessione dei suddetti beni immobili si configura come sfruttamento economico di beni patrimoniali e non come esercizio d’impresa, essendo gli stessi beni originariamente destinati ad attività istituzionali, e pertanto fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

Vista la L.P. 14.06.2005 n. 6 “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico” ed il relativo regolamento di attuazione.

Dato atto che:

     ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

     ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Visto il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1.      Di sospendere il vincolo di natura di uso civico gravante sulle pp.ff. 2149 - 2550/1 - 2551 - 2552 - 2553 per complessivi mq 122460 in C.C. Fai fino alla data del 31.12.2010 al fine di consentire la concessione in uso a titolo oneroso alla “Azienda Agricola Endrizzi Mirko” secondo quanto specificato in premessa.

2.      Di concedere in uso per lo sfalcio per la stagione agraria 2010 “all’Azienda Agricola Endrizzi Mirko” con sede in Fai della Paganella (TN) in Via Molini n. 25 le seguenti particelle fondiarie e specificatamente:

 - p.f. 620/1

loc. Capannina

di mq. 200

per intero

- p.f. 620/3

loc. Capannina

di mq. 200

per intero

- p.f. 621/1

loc. Capannina

di mq. 5.622

per intero

- p.f. 2149

loc. Campedel

per mq. 14.500

 

- p.f. 2550/1

piste da sci

per mq. 100.000

 

- p.f. 2551

piste da sci

per mq. 2.960

 

- p.f. 2552

piste da sci

per mq. 1.400

 

- p.f. 2553

piste da sci

per mq. 3.600

 

3.      Di dare atto che il corrispettivo per l’attività di sfalcio di cui al punto 1. precedente ammonta ad Euro 100,00.= da versarsi in unica soluzione.

4.      Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

5.      Di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto, ai sensi dell’art. 51, comma 3 della L.R. 1/1993 e s.m. come modificato dall’art. 11 della L.R. 10/1998.

6.  Di informare che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m..), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).


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