| Comune di Fai della Paganella |
| Ordinanze nr. 01/ 2010 del 11-01-2010 Oggetto : PRATICA DELLO SCI ALPINISMO E DELLO SCI FUORIPISTA. |
OGGETTO: PRATICA DELLO SCI ALPINISMO E DELLO SCI FUORIPISTA. I L S I N D A C O - Considerate le attuali particolari condizioni nivometereologiche. - Ritenuto con decorrenza immediata di vietare la pratica dello sci alpinismo e dello sci fuoripista per l’elevata probabilità di distacchi del manto nevoso al di sopra dei 1700 mt di altitudine. - Rilevato pertanto necessario, al fine di preservare l’incolumità pubblica, vietare la pratica sportiva al di fuori dei tracciati e delle piste segnalate ed autorizzate. - Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. ORDINA per quanto esposto in premessa, l’adozione immediata dei seguenti provvedimenti: SONO VIETATE, FINO A REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, LE PRATICHE DELLO SCI ALPINISMO E DELLO SCI FUORIPISTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DELLA PAGANELLA AL DI SOPRA DEI 1700 MT DI ALTITUDINE A V V E R T E che ai trasgressori sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell’art. 7/bis del Demanda a tutte le Forze dell’Ordine il controllo per l’esecuzione della presente ordinanza. Di informare che, ai sensi dell’art. 3 quarto comma della Legge n. 241/1990 e dell’art. 5 comma 6 della C O N S I G L I A agli escursionisti di consultare quotidianamente i bollettini nivo-meterologici e di dotarsi comunque di ricercatori elettronici e di attrezzature idonee per l’autosoccorso. |
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