Comune di Fai della Paganella
Ordinanze nr. 01/ 2010 del 11-01-2010
Oggetto : PRATICA DELLO SCI ALPINISMO E DELLO SCI FUORIPISTA.

OGGETTO: PRATICA DELLO SCI ALPINISMO E DELLO SCI FUORIPISTA.

                                                              

N. 01 Reg. Ord.

 

I L    S I N D A C O

 

-       Considerate le attuali particolari condizioni nivometereologiche.

-       Ritenuto con decorrenza immediata di vietare la pratica dello sci alpinismo e dello sci fuoripista per l’elevata probabilità di distacchi del manto nevoso al di sopra dei 1700 mt di altitudine.

-       Rilevato pertanto necessario, al fine di preservare l’incolumità pubblica, vietare la pratica sportiva al di fuori dei tracciati e delle piste segnalate ed autorizzate.

-       Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

ORDINA

per quanto esposto in premessa, l’adozione immediata dei seguenti provvedimenti:

SONO VIETATE, FINO A REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, LE PRATICHE DELLO SCI ALPINISMO E DELLO SCI FUORIPISTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DELLA PAGANELLA AL DI SOPRA DEI 1700 MT DI ALTITUDINE

La Società Paganella 2001 S.p.A. di Andalo si farà carico di adottare, per quanto di rispettiva competenza, tutti i dovuti accorgimenti dando la massima pubblicità al presente provvedimento. Si raccomanda alla precitata Società concessionaria di impianti e piste, di attenersi scrupolosamente ai piani di prevenzione e sicurezza approvati dalla P.A.T.

A V V E R T E

che ai trasgressori sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell’art. 7/bis del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Demanda a tutte le Forze dell’Ordine il controllo per l’esecuzione della presente ordinanza.

Di informare che, ai sensi dell’art. 3 quarto comma della Legge n. 241/1990 e dell’art. 5 comma 6 della
L.R. 13/1993 si comunica che, avverso la presente ordinanza, è ammesso nel termine di 30 giorni dalla notificazione ricorso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento (D.P.R. 1199/1971) oppure in alternativa ricorso al T.R.G.A. nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione.

C O N S I G L I A

agli escursionisti di consultare quotidianamente i bollettini nivo-meterologici e di dotarsi comunque di ricercatori elettronici e di attrezzature idonee per l’autosoccorso.

 


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