Comune di Fai della Paganella
Delibere del Consiglio nr. 04/ 2010 del 14-01-2010
Oggetto : L.P. 05.09.1991 N. 22 - ART. 104. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AL RILASCIO, NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA, DELLA CONCESSIONE EDILIZIA AL SIGNOR MOTTES ANTONIO - DITTA MOTTES MARMI S.R.L. - PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAPANNONE IN ZON

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Vista la domanda di concessione edilizia in deroga presentata in data 18.11.2009 al n. 4381 di protocollo da parte del signor Mottes Antonio in qualità di legale rappresentante della ditta “Mottes Marmi S.r.l.” per la realizzazione in deroga di un capannone e sede della società in loc. Cavezzai in C.C. Fai.

Visto che la Commissione Edilizia Comunale nella seduta dd. 22.12.2009, al punto 1 del relativo verbale, ha preso atto del contrasto con l’art. 54 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale recante  “Area produttiva di livello locale” nonché Piano Attuativo R3 - Area produttiva in loc. Cavezzai ove sono fissati l’altezza massima del fabbricato pari a ml 8,50 e il rapporto massimo di copertura pari al 40% della superficie del lotto, mentre ora con la richiesta di concessione si chiede un’altezza massima del fabbricato pari a m.l. 9,24 (più 0,74 mt.) e un rapporto di copertura pari al 50%, ha espresso il seguente parere: “parere favorevole unanime per la procedura di deroga consigliare per le modifiche relative alla superficie coperta”.

Visto il parere dell’Ufficio Tecnico da cui risulta che è ammissibile la deroga da parte unicamente del Consiglio comunale in quanto all’interno della destinazione di zona.

Preso atto che la Giunta provinciale con propria deliberazione 27 luglio 2001 n. 1927 modificata da ultimo con deliberazione 13 maggio 2005 n. 968 ha approvato il testo unico delle disposizioni attuative degli articoli 104, 104 bis e 105 della Legge Provinciale 05.09.1991, n. 22 e successive modifiche in materia di esercizio dei poteri di deroga urbanistica, nonché direttive per lo svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti provinciali e comunali di autorizzazione al rilascio della concessione edilizia in deroga.

Letti i principi generali da osservare ai fini dell’adozione dei provvedimenti autorizzativi comunali e provinciali e per l’individuazione delle opere qualificate di interesse pubblico ai fini dell’esercizio dei poteri di deroga e ritenuto che nel caso in esame sia contenuta nella relazione accompagnatoria alla richiesta la congrua e puntuale motivazione finalizzata ad evidenziare non solo la sussistenza di uno specifico interesse pubblico e della necessità dell’intervento giustificante l’esercizio del potere di deroga, ma anche la prevalenza di tale interesse rispetto all’interesse pubblico perseguito globalmente dalla pianificazione.

Valutati positivamente nel rispetto del carattere eccezionale dell’istituto di deroga i presupposti di legittimità costituiti dalla verifica degli elementi procedimentali e della sussistenza dell’interesse pubblico prevalente risultante dalla ponderazione dei vari interessi coinvolti.

Considerato che i provvedimenti che autorizzano il rilascio delle concessioni in deroga devono contenere un vincolo di destinazione almeno decennale delle opere autorizzate in deroga, come disposto dal punto n. 2 della parte quinta del citato testo sulle deroghe approvato con delibera della Giunta provinciale, per tutelare l’interesse pubblico particolarmente rilevante alla realizzazione dell’opera tale da prevalere su quello sotteso alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Uditi gli intereventi di alcuni consiglieri e specificatamente:

-          Fragoesch Aldo: ritiene che il progetto proposto appare come “un pugno in un occhio” dal punto di vista paesaggistico considerato anche che la struttura viene realizzata all’inizio del paese e quindi come prima cosa che si vede entrando in paese. Per questo motivo esprime parere negativo per la deroga richiesta.

-          Bettin Enzo: ribadisce quanto sopra richiamato e ribadisce l’inadeguatezza della tipologia costruttiva proposta per la realizzazione del manufatto.

-          Mottes Fausto: ritiene che l’impatto visivo (e quindi paesaggistico) dal manufatto sia “enorme” pur sottolineando tutta la disponibilità dell’Amministrazione ad andare incontro al richiedente l’installazione. Suggerisce un incontro in corso d’opera con il progettista al fine di trovare una soluzione architettonica che possa uniformarsi alla tipologia degli altri capannoni.

Dato atto che:

     ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

     ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Ufficio Tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 9 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano.

D E L I B E R A

1.   Di autorizzare, ai sensi dell’art. 104 della Legge Provinciale 05.09.1991 n. 22 e s.m., il Sindaco al rilascio della concessione, nell’esercizio dei poteri di deroga, alla ditta “Mottes Marmi S.r.l.", in deroga all’art. 54 delle Norme di Attuazione del P.R.G. e del Piano Attuativo R3 - Area produttiva in loc. Cavezzai, per la costruzione di un nuovo capannone e sede della citata ditta.

2.   Di dare atto che la concessione in deroga non è subordinata al preventivo nulla osta da parte della Giunta provinciale poiché non risultano contrasti con la destinazione di zona o con la disciplina degli insediamenti storici.

3.   Di condizionare la presente autorizzazione al mantenimento della destinazione d’uso degli immobili per un periodo di 10 anni, salvo autorizzazione del Consiglio comunale, precisando che un eventuale cambiamento di destinazione d’uso non autorizzato dal Consiglio comunale comporterà revoca della presente deliberazione con i conseguenti effetti sulla concessione edilizia, mentre si potrà prescindere dall’autorizzazione del Consiglio comunale nel caso in cui l’intervento autorizzato in deroga sia successivamente divenuto conforme alle previsioni urbanistiche in seguito all’approvazione di variante agli strumenti di pianificazione.

4.   Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

5.   Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

6. Di informare che ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).


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