Comune di Fai della Paganella
Delibere del Consiglio nr. 03/ 2010 del 14-01-2010
Oggetto : ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO “ANDALO - CAVEDAGO - FAI DELLA PAGANELLA - MOLVENO” PER LA STAGIONE INVERNALE 2009-2010.

Il Sindaco, relatore, comunica:

I Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno sono soggetti, nel periodo invernale (fine dicembre - fine marzo), a notevoli flussi turistici, per cui il traffico veicolare circolante sulle strade dei medesimi Comuni raggiunge livelli assai elevati a causa anche della rilevante mobilità intercomunale per l'accesso a impianti di risalita e piste da sci.

Al fine di limitare l'utilizzo degli autoveicoli di proprietà da parte degli ospiti per gli spostamenti intercomunali con i conseguenti benefici in termini di miglioramento della circolazione stradale, di minor inquinamento acustico e dell'aria e di dimensionamento dei parcheggi, le Amministrazioni comunali di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno sono intenzionate ad istituire un servizio di trasporto urbano-turistico con autobus.

Il servizio di trasporto è disciplinato dalla L.P. 09.07.1993 n. 16 e ss.mm. ed in particolare dall'art. 22 che, letto in combinazione con la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1994 dd. 04.08.2000, attribuisce a tutti i Comuni della Provincia di Trento la facoltà di istituire il servizio di trasporto urbano turistico avvalendosi di imprese di trasporto aventi determinati requisiti tecnici e finanziari. Al riguardo, il comma 3 ter del precitato art. 22 della L.P. 16/93 prevede che per i servizi urbani turistici che abbiano caratteristiche di connessione con i servizi extraurbani i Comuni, in alternativa alle procedure di gara, possono procedere all’affidamento al soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani e, quindi, a Trentino Trasposti S.p.A. con sede a Trento.

Ora la Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 3010 di data 21.12.2007 ha riconosciuto che il servizio di trasporto turistico invernale per il collegamento dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno abbia carattere di connessione con i servizi di trasporto pubblico extraurbani e, conseguentemente, che i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno possano rinnovare l’istituzione del suddetto servizio di trasporto turistico estivo affidandolo direttamente alla società Trentino Trasporti S.p.A. di Trento, soggetto affidatario dei servizi di trasporto pubblico extraurbani per la provincia di Trento.

Per ragioni di razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione, i Comuni sopra elencati hanno concordato di affidare al Comune di Andalo la gestione del servizio, regolamentando i rispettivi rapporti con apposita convenzione, in cui vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e prevedendo, in particolare, che il servizio venga affidato dal Comune di Andalo alla società Trentino Trasporti S.p.A. con sede in Trento sulla base dell’allegato disciplinare di affidamento del servizio concordato, da un lato, con la stessa società ed i Comuni che hanno istituito il servizio e, dall’altro, con il Consorzio Skipass Paganella Dolomiti con sede in Andalo, con il  Consorzio F.A.I. Vacanze con sede a Fai della Paganella e con la società Molveno Holiday S.r.l. con sede a Molveno i quali si sono dichiarati disponibili a coprire interamente i costi del servizio, costi che, pertanto, potranno eventualmente essere fatturati da Trentino Trasporti S.p.A. direttamente ai suddetti soggetti senza passare per il tramite del Comune “capofila”.

A tal proposito i suddetti soggetti privati, sulla base anche delle indicazioni formulate in merito dai Sindaci dei quattro Comuni interessati, hanno già elaborato una proposta relativa alla durata del servizio (dal 18.12.2009 al 27.03.2010, con possibilità di proroga fino al 06.04.2010), alle modalità di svolgimento dello stesso (numero delle corse, individuazione delle fermate ecc.), ai costi del servizio, nonché alla gratuità del servizio cui potranno accedere liberamente censiti e turisti, proposta che trova rispondenza nel disciplinare di affidamento del servizio allegato alla presente deliberazione.

Alla luce di quanto sopra, si propone all'assemblea consiliare di istituire, per la stagione turistica invernale 2009-2010, il servizio di trasporto urbano per il collegamento dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno, affidandolo direttamente alla società Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. con sede a Trento,  cui tutti i Comuni interessati hanno già aderito, ai sensi dell’art. 10 comma 7 lettera d) della Legge Provinciale n. 6 del 2004 (gestione secondo la modalità cd “in house”).

Tutto ciò premesso

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la relazione del Sindaco.

Valutata positivamente la proposta di istituzione del servizio urbano di trasporto turistico intercomunale per la stagione invernale 2008-2009 in quanto consentirà un miglioramento della circolazione stradale ed un minor inquinamento acustico e dell'aria, ed un conseguente miglioramento della qualità della vita e dell'offerta turistica in generale.

Visto, al riguardo, e ritenuto meritevole di approvazione l’allegato schema di convenzione da stipulare con i Comuni di Andalo, Fai della Paganella e Molveno per l'istituzione del servizio in forma associata, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm, con attribuzione al Comune di Andalo delle funzioni di Comune capofila della convenzione e con la previsione che lo stesso Comune di Andalo affidi direttamente il servizio alla società Trentino Trasporti S.p.A. con sede a Trento, sulla base del disciplinare di affidamento del servizio concordato, da un lato, con la stessa società, e, dall’altro, con il Consorzio Skipass Paganella Dolomiti con sede in Andalo, con il Consorzio F.A.I. Vacanze S.r.l. con sede a Fai della Raganella, con la società Molveno Holiday S.r.l. con sede a Molveno e con il Comune di Cavedago.

Visto, altresì, lo schema di disciplinare di affidamento del servizio da stipularsi, da parte del Comune capofila della convenzione, con la società Trentino Trasporti S.p.A. con sede a Trento, in particolare per quanto concerne il periodo minimo di effettuazione del servizio, il numero minimo di corse giornaliere, le modalità di finanziamento della spesa, la gratuità del servizio per gli utenti, la possibilità per la medesima società di affidare in appalto parte del servizio ad imprese di trasporto aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 8 comma 2 della L.P. 09.07.1993 n. 16, le garanzie sulla regolarità del servizio da inserire nello stesso contratto, le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti.

Visto l’allegato schema di convenzione da stipularsi tra il Comune capofila, da una parte, ed con il Consorzio Skipass Paganella Dolomiti con sede in Andalo, con il  Comitato Turistico F.A.I. Vacanze di Fai della Paganella con sede a Fai della Raganella, con la società Molveno Holiday S.r.l. con sede a Molveno e con il Comune di Cavedago, dall’altro, per la formalizzazione dell’impegno da parte di questi ultimi soggetti a coprire integralmente le spese del servizio di trasporto urbano turistico, come risultanti dal disciplinare di affidamento del servizio in precedenza citato.

Vista la L.P. 09.07.1993 n. 16 e ss.mm.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 3010 di data 21.12.2007.

Vista il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;

- ai sensi dell'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile dell'Ufficio di  ragioneria ha espresso parere di regolarità contabile.

Con n.  9   voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astensioni legalmente espressi per alzata di mano dai n. 9  consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1.       Di istituire, per la stagione invernale 2009-2010, il servizio pubblico di trasporto urbano-turistico per il collegamento dei Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno mediante tre distinte linee di autobus (“Fai della Paganella - Andalo - Molveno”, “Fai della Paganella - Santel - Andalo” e, rispettivamente, “Spormaggiore - Molveno - Andalo - Cavedago”).

2.       Di approvare lo schema di convenzione con i Comuni di Andalo, Fai della Paganella e Molveno per l'istituzione, in forma associata, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm., del servizio in precedenza istituito, schema composto di n. 7 articoli ed allegato in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

3.       Di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 dello schema di convenzione in precedenza approvato, il servizio di trasporto urbano-turistico sarà affidato dal Comune di Andalo, individuato quale “capofila” dell’associazione, alla società Trentino Trasporti S.p.A. di Trento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della
L.P. 09.07.1993 n. 16, fatta salva la possibilità per la medesima società di affidare in appalto parte del servizio ad imprese di trasporto aventi i requisiti tecnici e finanziari stabiliti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 8 della L.P. 09.07.1993 n. 16.

4.       Di approvare lo schema di disciplinare di affidamento del servizio da stipularsi con la società Trentino Trasporti S.p.A. di Trento, schema composto di 11 articoli e n. 1 tabella ed allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale in cui vengono regolamentati i reciproci rapporti tra i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella e Molveno, rappresentati dal Comune di Andalo quale capofila dell’associazione allo scopo costituita, e la medesima società, in particolare per quanto concerne il periodo minimo di effettuazione del servizio, il percorso, le fermate e il numero minimo di corse giornaliere, le modalità di finanziamento della spesa, la gratuità del servizio per gli utenti, le garanzie sulla regolarità del servizio e le conseguenze di eventuali inadempimenti e i diritti degli utenti.

5.       Di approvare, altresì, l’allegato schema di convenzione da stipularsi da parte del Comune di Andalo, quale capofila della convenzione, con il Consorzio Skipass Paganella Dolomiti con sede in Andalo, con il Consorzio F.A.I. Vacanze con sede a Fai della Paganella, con la società Molveno Holiday S.r.l. con sede a Molveno e con il Comune di Cavedago, ai fini della formalizzazione dell’impegno da parte dei medesimi soggetti a coprire integralmente le spese derivanti dal servizio di trasporto urbano turistico per la stagione invernale 2009-2010, quali risultanti dallo schema di disciplinare di affidamento del servizio in precedenza approvato.

6.       Di autorizzare il Sindaco:

-   alla stipula della convenzione con i Comuni di Andalo, Fai della Paganella e Molveno, in conformità allo schema approvato al precedente punto 2. del dispositivo della presente deliberazione;

-   alla stipula della convenzione con il Consorzio Skipass Paganella Dolomiti con sede in Andalo, con il  Consorzio F.A.I. Vacanze di Fai della Raganella, con la società Molveno Holiday S.r.l. con sede a Molveno e con il Comune di Cavedago, in conformità allo schema approvato al precedente punto 5) del dispositivo della presente deliberazione;

-    alla stipula con la società  Trentino Trasporti S.p.A. di Trento del disciplinare di affidamento del servizio, sulla base dello schema approvato al precedente punto 4) del dispositivo della presente deliberazione.

7.       Di dare atto che, come previsto dagli schemi di convenzione e di accordo di programma in precedenza citati, l'istituzione del servizio di trasporto urbano-turistico per la stagione invernale 2009-2010 non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.

8.       Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo di legittimità ed esecutivo a  pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

9.       Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

10. Di informare che, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).


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