Si comunica che, anche per l'anno 2010 è confermata l’esenzione dell’abitazione principale dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, disposta dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93, pubblicato sulla G.U. 28.05.2008 n. 124.
Sono invece esclusi dall’esenzione gli immobili, anche se adibiti ad abitazione principale, appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti).
Pertanto nel Comune di Fai della Paganella, l’I.C.I. non è dovuta per:
L’immobile utilizzato dal soggetto passivo come abitazione principale, dove per abitazione principale deve intendersi l’unità immobiliare urbana nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica.
UNA unità immobiliare di pertinenza dell’abitazione principale, come previsto dal vigente regolamento comunale in materia di ICI.
L’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli) purché nella stessa il familiare stabilisca la propria residenza.
L’abitazione posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
L’abitazione posseduta dal coniuge non assegnatario in caso di separazione, che sia in tutto o in parte titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento dell’immobile e in presenza dei requisiti previsti dalla legge.
Nulla cambia per i possessori di unità immobiliari che non rientrano nelle categorie di cui sopra e per i possessori di aree fabbricabili, per i quali viene confermata l’aliquota ordinaria del 5 PER MILLE.
I valori minimi delle aree edificabili soggetti ad imposizione ed in assenza di atti pubblici che ne determinano già il valore venale, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 dd. 23.12.2008, sono così adeguati:
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TIPOLOGIA AREA FABBRICABILE |
VALORE AL MQ (EURO) |
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AREE RESIDENZIALI (indice fabbricabilità)
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Euro 156,00.= Euro 160,00.= Euro 178,00.= Euro 196,00.= |
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ZONA ARTIGIANALE |
Euro 66,00.= |
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ZONA SPORTIVA |
Euro 66,00.= |
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ZONA ALBERGHIERA |
Euro 167,00.= |
Ai valori di cui sopra si applica la riduzione del 40% nei seguenti casi:
Lotto minimo inferiore a mq. 400
Lotto superiore a mq. 400 purchè non sia possibile realizzare un edificio autonomo il cui lato minimo sia di almeno 8 ml e superficie di almeno 100 mq.
Aree fabbricabili ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, cimiteriale, depuratore.
Dette riduzioni non sono applicabili qualora vi siano particelle contigue appartenenti allo stesso proprietario o ai parenti entro il primo grado, anche pro quota, la cui superficie complessiva consenta la edificazione.
A dimostrazione di quanto al punto 2) il contribuente dovrà presentare documentazione attestante l’impossibilità di edificare tramite autocertificazione accompagnata preferibilmente da planimetria indicante le misure del lotto.
Modalità di pagamento:
Fermo restando il libero utilizzo da parte dei contribuenti del Mod. F24, con il Decreto Ministeriale 3 aprile 2008 è stato approvato il nuovo bollettino postale per il versamento ICI 2010 (con grafica di colore grigio e nero). Il bollettino è personalizzato per ogni singolo Comune, pertanto non esiste più un unico numero di conto corrente valido per l’intera Provincia, ma un numero per ogni singolo Comune.
Si ricorda che il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune di Fai della Paganella per l’anno in corso è in unica soluzione dal 1° al 20 dicembre, tramite conto corrente postale numero:
88758883 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA - FAI DELLA PAGANELLA - TN - ICI
A mezzo mod. F24 presso gli sportelli bancari entro il 16 dicembre 2010
Resta facoltà di effettuare il versamento in due rate rispettivamente con scadenza 30 giugno e 20 dicembre ovvero unica soluzione entro il 30 giugno. Ai sensi dell’art. 10 del regolamento comunale non devono essere eseguiti versamenti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad
€ 10,33.=
Anche quest’anno il Comune invierà i bollettini non precompilati al fine di sollecitare il controllo e la verifica della propria posizione I.C.I. Si invita a verificare che i conteggi per l’anno 2010 vengano effettuati in base a rendita definitiva dell’Ufficio del Catasto. In caso di variazioni o di calcoli precedentemente fatti in base a rendite presunte, il contribuente deve attivarsi per la verifica della propria posizione.
L’Ufficio Tributi del Comune di Fai della Paganella (tel. 0461-583122-4), rimane a disposizione per ulteriori informazioni.